Conosciamo la procedura per le strutture convenzionate con l’ASL
La possibilità di accedere in una casa di riposo convenzionata con l’ASL è uno dei principi fondamentali dell’assistenza sanitaria italiana ed – pertanto – garantito direttamente dallo Stato.
Ma la domanda a cui vogliamo rispondere oggi è: come funziona la richiesta ad una casa di riposo?
Prima di procedere con la risposta, è necessario fare una divisione che si basa sulla condizione sanitaria della persona che andrà a vivere nella casa di riposo – ossia: è autosufficiente oppure no?
Iniziamo dal primo caso.
Come si entra in una casa di riposo?
a. Anziani autosufficienti
In questa situazione, bisogna rivolgersi direttamente alla casa di riposo per fissare un colloquio conoscitivo per presentare la struttura e le attività che i residenti svolgono e quali servizi sono presenti.
In questo modo potrai sapere qual è la struttura più adatta per il tuo parente che verrà a vivere nella casa di riposo.
Da questo colloquio in poi (e nel caso tu sia convinto della scelta), la procedura è piuttosto semplice. Dovrai compilare la domanda di ingresso, che verrà accolta:
- Subito (in caso di posti liberi);
- Non appena si libera un posto letto.
A questo punto ci sarà un secondo colloquio per una visita alla struttura residenziale, che servirà anche per capire le tempistiche dello spostamento e compilare la documentazione necessaria.
Se tutto procede per il meglio, allora la richiesta verrà accolta e la persona (sulla base dei tempi che vi siete stabiliti) potrà iniziare a vivere nella casa di riposo scelta.
Bene, ora che abbiamo visto questa prima casistica (il caso la persona è autosufficiente), passiamo alla seconda che è il caso che più riguarda questo articolo, ossia le convenzioni con l’ASL – in cui è lo Stato a coprire, tutto o in parte, il costo per la struttura residenziale.
b. Anziani non autosufficienti
La grande differenza rispetto al punto precedente è la figura che si attiva per la ricerca della casa di riposo.
Ci spieghiamo meglio…
in caso di persona autosufficiente, di solito sono i familiari a incontrare il personale della struttura e a prendere autonomamente la decisione.
Nella situazione opposta, invece, la richiesta non arriva solo dalla famiglia (che resta comunque centrale) ma anche da organi statali (che vediamo tra poco) che stabiliscono se la persona ha bisogno di un’assistenza particolare e per cui non è possibile il rientro in casa dove abitava prima.
Questi organi sono:
1. Ospedale
Di solito, l’ospedale interviene dopo una visita o un ricovero e in cui un medico stabilisce che non sia possibile il rientro a casa ed è necessario – assolutamente – il ricovero in una struttura.
2. Il CAD
Il CAD (Centro Assistenza Domiciliare, facente parte dell’ASL) si attiva su richiesta de:
- I parenti della persona non autosufficiente;
- il medico di famiglia
che si rivolge a dei professionisti specializzati nella valutazione delle condizioni fisiche e valuta se autorizzare o meno il ricovero.
3. Medico di base
Questa terza “via” è possibile quando la persona non è ricoverata ed è il medico di base, in primis, che richiede la visita a casa del CAD (di cui abbiamo già parlato).
In questo caso, però, l’attesa per l’ingresso nella struttura si allunga perché la persona viene inserita nelle liste d’attesa e che porta a periodi di aspettativa molto più lunghi rispetto ai due casi precedenti.
Un piccolo approfondimento: la persona resta “iscritta” alla lista d’attesa per 12 mesi: superato questo periodo ci deve essere una nuova valutazione aggiornata sulle sue condizioni di salute.
Ripartendo dal caso di una persona non autosufficiente (e quindi avente diritto della convenzione ASL – Case di riposo)…
Cosa capita ora?
Come già detto, dopo la richiesta dagli organi statali, si attiva la procedura standard per l’iscrizione (colloqui → attesa (a seconda dei casi) → secondo colloquio e documentazione → accesso in struttura) e la persona può entrare nella casa di riposo.
Va sottolineato come, nel caso di persona non autosufficiente, la permanenza è temporanea e stabilita in base alle esigenze individuali – per esempio 2 anni.
E dopo questo periodo?
La proroga della durata nella casa di riposo è subordinata ad una nuova richiesta da presentare al CAD, il quale valuterà attraverso la propria commissione l’opportunità e l’utilità di prolungare la permanenza o se ci sono le condizioni per un rientro alla propria abitazione.
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